MATRIMONIO: “PEZZO DI CARTA” O STRUMENTO DI TUTELA?

La definizione giuridica di matrimonio non è contenuta in un’unica fonte, ma va ricavata da un complesso di norme; potremmo comunque definire il matrimonio come negozio giuridico bilaterale (tra due persone), solenne (che prevede formalità proprie) e volontario (basato sul libero consenso), con il quale i coniugi assumono reciprocamente

diritti e doveri, dando vita a una comunione di vita familiare che l’ordinamento tutela, tra gli altri, sotto il profilo patrimoniale, medico, ereditario, previdenziale.

I. PROFILO PATRIMONIALE

Il matrimonio prevede 2 regimi patrimoniali, obbligatori e alternativi tra loro: questo comporta il vantaggio che non vi sono dubbi sugli aspetti economici dell’unione (acquisti fatti dai coniugi, debiti, gestione del patrimonio, etc.).

Tali regimi sono quello di comunione dei beni (automatico, in mancanza di diversa scelta) e quello di separazione dei beni (va scelto esplicitamente dai coniugi).

II. PROFILO MEDICO

In caso di ricovero, emergenze sanitarie o problemi medici, il coniuge è il principale destinatario delle comunicazioni sullo stato di salute dell’altro e può prendere decisioni in proposito; può infatti accedere alle informazioni cliniche dell’altro e dare il nullaosta a interventi, operazioni salvavita, etc..

III. PROFILO EREDITARIO

Il coniuge gode di aspettative successorie, anche senza un testamento (in quanto erede legittimo) o contro le ultime volontà dell’altro (in quanto legittimario).

Il matrimonio garantisce quindi una quota dell’eredità (art. 
536 с.с.), il diritto di abitazione sulla casa familiare (art. 540 c.c.) e la successione nel contratto di locazione (art. 6, L. n.
392/1978).

IV. PROFILO PREVIDENZIALE

In caso di morte di un coniuge, l’altro ha diritto alla pensione di reversibilità (se il defunto era pensionato), alla pensione indiretta (se il defunto aveva raggiunto determinati

contributi previdenziali), alla liquidazione del t.f.r. (art. 2122 c.c.) o alla indennità di fine rapporto.

E’ inoltre connesso al rapporto coniugale il godimento di permessi di lavoro, congedi familiari, agevolazioni fiscali.

… e se il matrimonio cessa?

La tutela garantita dal matrimonio si estende anche all’eventualità in cui l’unione coniugale venga meno: in questi casi, intervengono le norme che regolano la separazione e il divorzio, disciplinando l’eventuale protezione economica del coniuge debole e dei figli (assegno di mantenimento), la sorte della casa familiare (diritto di abitazione), il collocamento dei figli, e così via.

In definitiva, la risposta alla domanda contenuta nel titolo è, in realtà, molto semplice: il matrimonio non ha solo valore simbolico o affettivo, ma piuttosto istituisce un ventaglio di regole che tutela entrambi i coniugi sotto aspetti disparati, e a volte inaspettati.

La scelta di sposarsi o meno va fatta quindi considerando con attenzione gli effetti legali che ne discendono, anche automaticamente.