Valore probatorio della fattura elettronica

Le più recenti pronunce di merito ritengono che la fattura elettronica costituisca titolo di per sé idoneo all’emissione del decreto ingiuntivo, senza che vi sia necessità di procurarsi – e di dimettere nel giudizio monitorio – “gli estratti autentici delle scritture contabili … bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute”.

La ratio di tale orientamento, attualmente maggioritario, è presto spiegata: poiché il Sistema di Interscambio genera documenti informatici autentici e immodificabili, che costituiscono non semplici copie, bensì duplicati informatici del tutto indistinguibili dagli originali, il D.Lgs. n. 127/2015 prevede che i soggetti tenuti a emettere fattura elettronica siano esonerati dall’obbligo di annotare la stessa nei registri; in ragione di un tanto, sarebbe del tutto illegittimo onerarli ugualmente di produrre detti registri onde ottenere il provvedimento di ingiunzione.

All’atto pratico, quanto sopra si traduce nella possibilità di predisporre il ricorso per decreto ingiuntivo in modo più rapido e meno oneroso, non essendo più necessario richiedere e ottenere l’estratto autentico notarile delle scritture contabili e sostenere i relativi costi: sarà sufficiente produrre il file delle fatture elettroniche inviate e delle ricevute del S.d.I in formato .xml e pdf.


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