Il diritto dell’agente a percepire le provvigioni da parte del preponente sorge (c.d. momento acquisitivo) quando l’affare è stato concluso per effetto del suo intervento (art. 1748, co. 1 c.c.: in genere, con la stipula dell’ordine); esclusi i casi eccezionali in cui egli è responsabile per il mancato rispetto delle previsioni contrattuali da parte del cliente (“star del credere”, abolito in esecuzione della L. n. 526/1999, salvo quanto previsto dall’art. 1746, co. 3 c.c.), le provvigioni gli spettano dunque a prescindere dall’esito di detti affari, e in particolare indipendentemente da eventuali patologie (ad esempio, non esecuzione del contratto) cui abbia condotto l’eventuale inadempimento del cliente (tipicamente, il mancato pagamento del prezzo).
Il momento in cui esse sono esigibili è invece indicato dall’art. 1748, co. 4 c.c. in quello in cui il preponente ha eseguito la propria prestazione (solitamente, la consegna del prodotto), e comunque non oltre il momento in cui il cliente avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la propria.

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