A norma dell’art. 337 sexies del Codice Civile, “il godimento della casa familiare a seguito della separazione dei coniugi è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli … il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”.
Parrebbe dunque che l’instaurazione di una nuova relazione da parte del genitore assegnatario della casa familiare debba comportare automaticamente la revoca dell’assegnazione stessa.
Sennonchè, alcune pronunce emesse a partire dal 2008 (dapprima della Corte Costituzionale e in seguito della Corte di Cassazione) hanno interpretato il dato letterale – apparentemente indiscutibile – dell’art. 337 sexies c.c. valorizzando il fine dell’istituto dell’assegnazione della casa familiare, ovvero “l’interesse dei figli”: interesse che dev’essere salvaguardato in modo “preminente”, essendo la casa familiare l’habitatnaturale nel quale essi hanno diritto di crescere anche dopo l’insorgere del conflitto coniugale.
Su questo solco, le successive sentenze di merito e di legittimità hanno invariabilmente ritenuto che l’assegnazione al genitore collocatario del figlio minorenne della casa familiare è dettata dall’esclusivo interesse della prole, e risponde all’esigenza di conservare tale casa in quanto centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare; tale assegnazione non può, pertanto, essere revocata per il solo fatto che il genitore collocatario vi abbia intrapreso una convivenza more uxorio, essendo la relativa statuizione subordinata esclusivamente a una valutazione di rispondenza all’interesse del minore.
In altri termini, il diritto ad abitare la casa familiare non si perde per il solo fatto che il genitore beneficiario ospiti il nuovo partner, dovendo piuttosto il giudice valutare se tale convivenza sia o meno contraria all’interesse dei minori (è diseducativa? Favorisce la maggiore serenità della prole?); solo in caso affermativo, il Tribunale potrà disporre la revoca dell’assegnazione della casa familiare.

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