Spese ordinarie e spese straordinarie per i figli

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio” (art. 30 Costituzione; artt. 147 e 315bis Codice Civile), “in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo” (art. 316bis Codice Civile).

Tale obbligazione permane anche se i genitori si separano o divorziano: in quel caso, viene assolta con il versamento, al genitore collocatario del minore, del c.d. “assegno di mantenimento”.

Le spese per i figli si suddividono in due tipologie, aventi caratteristiche diverse.

Spese ordinarie:

– rientrano nell’assegno di mantenimento;

– sostenute quotidianamente per i minori, ripetitive o prevedibili.

Esempio: concorso nelle spese di casa del genitore collocatario (canone di locazione e utenze) e nel vitto, abbigliamento ordinario, mensa scolastica, cancelleria (non i libri), mensa, gita di un giorno, medicinali da banco (antibiotici, antipiretici, etc.), abbonamento dell’autobus.

Spese straordinarie:

– non rientrano nell’assegno di mantenimento (devono essere versate a parte);

– devono essere documentate (con scontrino o fattura) dal genitore che le anticipa;

– occasionali, sporadiche, voluttuarie o particolarmente gravose.

Le spese straordinarie si dividono poi a loro volta in due ulteriori tipologie:

= quelle non di routine, ma comunque prevedibili, che devono essere previamente concordate tra i genitori: baby sitter, rette/iscrizione a istituti privati, prescuola e doposcuola, gite con pernottamento, corsi extrascolastici (lingua, musica, scout, etc.), centri estivi, sport e relative attrezzature, interventi/visite/cure dentistiche presso strutture private o non urgenti;

= quelle eccezionali o urgenti, che possono essere sostenute anche senza previo accordo: tasse scolastiche della scuola pubblica, materiale scolastico di inizio anno (inclusi i libri), interventi chirurgici/cure dentistiche coperti dal Servizio Sanitario Nazionale o urgenti, farmaci prescritti dal pediatra/specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, occhiali o lenti a contatto.

La gran parte dei tribunali utilizza un proprio protocollo, che stabilisce se una spesa è ordinaria, straordinaria previo consenso o straordinaria con consenso.

Quanto infine alla ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori, la stabiliscono i provvedimenti che pronunciano la separazione o il divorzio: normalmente al 50%, ma in altri casi – specie se c’è una disparità reddituale tra i genitori – possono essere anche suddivise diversamente.

Sulle modalità di ripartizione, il genitore che intende sostenere una spesa deve fare richiesta scritta all’altro, il quale deve dichiararsi d’accordo o motivare il dissenso entro 10 giorni (se non lo fa, si intende concorde).

Il genitore anticipatario trasmette poi periodicamente all’altro la documentazione dell’esborso (scontrino o fattura); il rimborso deve avvenire entro i successivi 15 giorni.