Foto e video sono dati personali meritevoli di tutela: la loro diffusione tra un numero indeterminato di persone (anche sconosciute) è quindi di per sè pericolosa.
Ciò vale a maggior ragione se detti contenuti riguardano minori di 14 anni: in questo caso, la pubblicazione sui social richiede – a norma dell’art. 320 c.c. – il consenso di entrambi i genitori, trattandosi di un “atto che eccede l’ordinaria amministrazione“.
Secondo il Garante per la Protezione dei Dati Personali, “la pubblicazione di immagini di minori in rete – costituendo quest’ultima una ‘piazza telematica’ aperta a tutti ed idonea a diffondere i contenuti in essa condivisi – configura ormai un’attività suscettibile di poter ledere gli interessi dei minori, tanto da esonerare la necessità di valutazione del concreto pericolo, nel momento in cui il materiale, appunto, è inserito entro un frequentatissimo social network” (provvedimento n. 681 del 13.11.2024).
In mancanza di accordo tra genitori, la condivisione è illecita in quanto viola:
– l’art. 10 c.c. (“Abuso dell’immagine altrui“);
– il Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (G.D.P.R.) e il Codice Privacy (D.Lgs. n. 196/2003);
– gli artt. 1 e 16 della Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo del 1989,
esponendo per di più colui che pubblica a conseguenze risarcitorie e penali.
Se un genitore pubblica anche senza il consenso dell’altro, quest’ultimo può chiedere la cessazione della diffusione dei contenuti e la rimozione di quelli eventualmente già pubblicati.
Se poi il minore ha già compiuto 14 anni, i genitori devono chiedere il suo consenso alla pubblicazione e questi può decidere autonomamente.
I rischi insiti nella diffusione in rete di contenuti relativi a minori sono molteplici:
– perdita di controllo sul contenuto: è sostanzialmente impossibile eliminarlo dalla rete e impedirne la circolazione; chiunque può infatti procurarsene una copia con un semplice screenshot;
– atti cyber-bullismo o ricattatori: vengono facilitati dalla disponibilità in rete di contenuti anche molto privati del minore;
– rischio di adescamento, virtuale ma anche fisico: incrementa se vengono ritratti luoghi frequentati dai minori, eventi cui essi partecipano, abitudini;
– materiale pedopornografico: ricavabile dai contenuti più privati, anche mediante manipolazione dei contenuti con apposite app o l’uso della I.A.;
– ripercussioni psicologiche: i contenuti compongono un’identità digitale che il minore, da adulto, potrebbe subire e non accettare, portando a potenziali traumi e conflittualità.
Fermo restando che la scelta più prudente è quella di non pubblicare materiale che abbia a oggetto il minore, il consiglio è dunque quantomeno di:
– non condividere dettagli del viso, o tratti fisici che lo rendano riconoscibile, nascondendoli mediante l’applicazione di emoticon o la pixellatura;
– non pubblicare contenuti che possano indurre vergogna nel minore, pensando anche a come considererà un domani la loro diffusione da parte dei genitori;
– limitare agli amici (e comunque impedire agli estranei) la visualizzazione del profilo attraverso il quale si pubblicano i contenuti del minore;
– non ritrarre nei contenuti pubblicati luoghi, eventi e persone frequentate dal minore.

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