Secondo l’art. 2052 c.c, “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito“.
E’ un caso di responsabilità oggettiva: proprietario o utilizzatore rispondono a prescindere dalla colpa, per la mera relazione con l’animale.
I presupposti applicativi della norma sono 1) il nesso di causalità (il danno è stato causato dal comportamento dell’animale) e 2) il rapporto di proprietà o uso dell’animale.
Ma chi sono il proprietario e l’utilizzatore?
Risalire al proprietario è semplice, vigendo oggi l’obbligo di iscrizione all’anagrafe degli animali d’affezione e di applicazione del microchip; utilizzatore è invece chi usa l’animale per un interesse autonomo, diverso da quello del proprietario, il quale ultimo non ha più il controllo sullo stesso.
Ad esempio, veterinario e titolare della pensione per cani non sono utilizzatori dell’animale: infatti non lo usano per trarne vantaggio, ma lo detengono per mere ragioni professionali.
Per andare esenti da responsabilità non basta provare l’assenza di colpa, ma è necessario dimostrare o il caso fortuito (fattore estraneo alla sfera del proprietario o utilizzatore, eccezionale e imprevedibile, idoneo a interrompere il nesso causale), o il fatto del terzo (contributo di altro soggetto nella causazione del danno).
Riportiamo di seguito alcuni casi pratici che aiuteranno a capire quando il proprietario o l’utilizzatore sono tenuti al risarcimento e quando invece vanno esenti da responsabilità.
= “L’imprevedibilità dell’animale non costituisce un caso fortuito che esonera da responsabilità il proprietario, atteso che l’imprevedibilità costituisce una caratteristica ontologica di ogni essere privo di raziocinio” (Cass. Civile, sentenza n. 7903/2015, che ha condannato il gestore del maneggio al risarcimento dei danni subiti da un cliente in seguito alla caduta da un cavallo imbizzarrito).
= “La circostanza che il cane abbia rotto la catena, sia fuggito e abbia aggredito un passante non esonera il proprietario da responsabilità poiché il proprietario ha sempre l’obbligo di verificare, per evitare danni a terzi, che la postazione del cane sia effettivamente sicura” (Cass. Civile, sentenza n. 49690/2014, che ha condannato il proprietario del cane a risarcire il soggetto aggredito, ancorchè si fosse premurato di legarlo).
= “Non spetta il risarcimento del danno patito dal minore a seguito del morso di un cane che abbia reagito alla condotta del bambino configurandosi in tale ipotesi il c.d. caso fortuito (nella fattispecie, un bambino di circa otto anni, sfuggito al controllo dei genitori, entrava con un bastone nel recinto ove era custodito il cane che lo mordeva dopo essere stato infastidito” (Cass. Civile, sentenza n. 17200/2025, che ha attribuito la responsabilità del danno all’omessa vigilanza dei genitori sul minore).

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