Il testamento è l’atto con cui un soggetto “dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse” (art. 587 c.c.).
La successione è quindi testamentaria quando il defunto abbia redatto un atto con il quale vengono individuati i beneficiari del suo patrimonio e le rispettive quote.
Il testamento può anche contenere disposizioni di carattere non patrimoniale (ad esempio, il riconoscimento di un figlio naturale, oppure disposizioni sulla propria sepoltura).
E’ inoltre atto revocabile: può sempre essere modificato, integrato o revocato.
E’ capace di testare chi, al momento in cui redige il testamento, è maggiorenne, non affetto da infermità mentale e capace di intendere e di volere.
Due sono le tipologie di disposizioni patrimoniali: l’istituzione di erede, con la quale il testatore attribuisce quote di patrimonio a determinati soggetti (eredi); e il legato, con il quale il testatore attribuisce uno specifico bene o diritto a determinati soggetti (legatari).
Il testamento può poi essere:
– olografo (art. 602 c.c.): è redatto di pugno dal testatore e conservato dallo stesso (o da altro soggetto da lui designato); per essere valido dev’essere scritto personalmente e a mano dal de cuius, oltre a essere datato e sottoscritto: è nullo quindi se viene dettato, o scritto con mezzi meccanici, o se mancano data e firma. E’ economico e riservato, ma non ne sono garantite validità e reperibilità (essendo redatto senza l’ausilio del notaio, che neppure lo conserva).
– pubblico (art. 603 c.c.): il testatore dichiara le proprie ultime volontà in presenza di due testimoni al notaio, il quale le trascrive e conserva il testamento presso il proprio studio. E’ la forma di testamento più sicura, perché il professionista garantisce la validità delle disposizioni testamentarie e ne assicura la conservazione, ma non è riservata e comporta il pagamento del professionista.
– segreto (artt. 604-605 c.c.): è redatto dal testatore (a mano o anche con mezzi meccanici), firmato dallo stesso e consegnato al notaio in busta chiusa in presenza di testimoni. E’ riservato e ne è garantita la reperibilità, ma non la validità (il notaio non esamina le disposizioni testamentarie).
– speciale: è redatto in casi straordinari (infortuni, viaggi, guerre, etc.) e ha quindi formalità ridotte.
Il testatore non è completamente libero nel redigere il testamento, perché l’ordinamento italiano tutela il coniuge, i figli e gli ascendenti (i c.d. “legittimari” – art. 536 c.c.), che non possono essere esclusi dalla successione, riservando necessariamente loro la c.d. “quota di legittima”; della quota residua (c.d. “quota disponibile”), il testatore può invece disporre liberamente.
Le quote di legittima (e quindi anche la quota disponibile) variano in base al legame tra legittimario e de cuius e al numero di legittimari (art. 537 e segg. c.c.):
- solo coniuge = ½ (disp. ½);
- solo 1 figlio = ½ (disp. ½);
- solo più figli = ⅔ (disp. ⅓);
- solo ascendenti = ⅓ (disp. ⅔);
- coniuge e 1 figlio = ⅓ e ⅓ (disp. ⅓);
- coniuge e più figli = ¼ e ½ (disp. ¼);
- coniuge e ascendenti = ½ e ¼ (disp. ¼).
Se il testatore non ha rispettato le quote di legittima, il testamento rimane valido ed efficace fino a che i legittimari che si ritengono lesi non lo impugnino mediante la c.d. “azione di riduzione” (art. 553 e segg. c.c.): con questa (che ha termine di prescrizione di 10 anni), essi chiedono che le disposizioni testamentarie lesive vengano ridotte proporzionalmente, in modo da reintegrare le quote di legittima.
Quanto invece alla diseredazione, dopo lunghi contrasti, la Cassazione (n. 8352/2012) ha ammesso che “è valida la clausola del testamento con la quale il testatore manifesti la propria volontà di escludere dalla propria successione alcuni dei successibili”; ma con il limite della tutela dei legittimari, che non possono in alcun modo essere esclusi (salvo in caso di indegnità: ad esempio, quando il figlio o il coniuge abbiano tentato di uccidere il de cuius).

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