Come funziona il recupero crediti

Il recupero crediti comprende l’insieme di attività che l’avvocato compie per recuperare somme dovute al proprio assistito.

Per individuare la strategia più efficace, rapida e conveniente per il cliente, il legale svolge la c.d. analisi preventiva di solvibilità, approfondendo la natura del debito, le condizioni economiche del debitore, l’esistenza di beni o rapporti aggredibili e così via.

Analizzato ogni aspetto della controversia, l’avvocato intraprende poi l’effettiva attività di recupero, che generalmente si divide in due tipologie e si sviluppa in diverse fasi:

  • stragiudiziale, se la pratica si chiude positivamente senza dover ricorrere all’autorità giudiziaria;
  • giudiziale; in tale ultima evenienza, si sviluppa in diversi passaggi, prodromici l’uno all’altro.

Sul fronte stragiudiziale, il primo passaggio è l’invio della diffida: l’avvocato predispone e invia al debitore una diffida con cui lo invita a saldare debito, interessi e spese legali; se richiesto, può anche sottoporre al debitore un piano di rientro rateale o un pagamento a saldo e stralcio (in tal caso, predispone un accordo transattivo, curando la sottoscrizione delle parti e lo scambio del documento).

In caso di mancato saldo, la posizione passa da stragiudiziale a giudiziale: il legale predispone quindi un atto con il quale chiede all’autorità giudiziaria di condannare il debitore al pagamento; nel caso tipico di ricorso per decreto ingiuntivo, il Tribunale – accogliendo la domanda – ingiunge al debitore di corrispondere il dovuto entro 40 giorni (o immediatamente, in presenza di determinate condizioni).

Se la notifica del decreto ingiuntivo non induce il debitore al saldo, si rende necessario il recupero forzoso della somma: allo scopo, l’avvocato predispone e gli notifica un atto prodromico all’esecuzione, l’atto di precetto, con cui gli intima di corrispondere il dovuto entro 10 giorni, con preavviso che – in mancanza – agirà esecutivamente.

Se l’insoluto permane, il legale intraprende infine la procedura esecutiva, notificando al debitore un atto di pignoramento, che può essere immobiliare (su beni immobili), mobiliare (su beni mobili) oppure presso terzi (su somme che devono essere pagate al debitore da parte di soggetti terzi).

Nello specifico:

  • l’esecuzione immobiliare e quella mobiliare sono finalizzate alla vendita in asta dei beni pignorati al debitore (appartamento, automobile, etc.) per consentire al creditore di soddisfarsi sul ricavato;
  • l’esecuzione presso terzi consente invece al creditore di soddisfarsi su somme di denaro dovute da terzi al debitore (ad esempio a titolo di stipendio, pensione, etc.).

Esaminati i vari passaggi nei quali si snoda una posizione di recupero crediti, è opportuno precisare che l’inerzia incrementa esponenzialmente la probabilità che il credito divenga irrecuperabile, perchè nel frattempo il debitore potrebbe essere aggredito da altri creditori, cessare l’attività o rendersi irreperibile.

Secondo una statistica pubblicata nel 2024, le possibilità di successo dell’iniziativa si riducono come segue:

  • -10% dopo 1 mese;
  • -25% dopo 3 mesi;
  • – 50% dopo 6 mesi.

Attivarsi subito e senza ritardi è dunque fondamentale.