I contratti prematrimoniali sono accordi che i futuri coniugi stipulano prima del matrimonio per regolarne in completa autonomia gli aspetti.
Possono riguardare temi personali (coabitazione, obbligo di fedeltà, etc.) o patrimoniali; inoltre, possono regolamentare i rapporti tra le parti durante il matrimonio, così come disciplinare quali saranno le condizioni di separazione e divorzio.
Il loro scopo è quello di disinnescare le tensioni che possono nascere dal matrimonio, stabilendo in anticipo – cioè in un momento nel quale i rapporti tra le parti sono distesi – come verranno risolte determinate questioni.
Per quanto sicuramente poco romantica, tale soluzione ha dimostrato di ridurre il tasso di conflittualità e di rendere l’eventuale crisi familiare più facile da gestire per le parti.
Di applicazione molto frequente nei paesi anglosassoni (c.d. “prenuptial agreements”), in Italia gli accordi prematrimoniali sono invece vietati, in quanto andrebbero a disciplinare diritti e doveri nascenti dal matrimonio che, ai sensi dell’art. 160 c.c., non sono negoziabili dalle parti; anche la giurisprudenza si è occupata a più riprese del tema, concludendo che tale tipologia di patto è radicalmente nulla.
Facciamo un esempio: negli U.S.A., è usuale che i coniugi stabiliscano ex ante l’ammontare dell’assegno di mantenimento per il coniuge “debole”, a chi verranno affidati i figli in caso di divorzio, e così via: l’ordinamento americano considera infatti il matrimonio un vero e proprio contratto, e ammette senza difficoltà che le parti possano concordarne liberamente le clausole.
In Italia, il matrimonio non è un contratto, ma un atto personale: le parti non possono adattarlo alle proprie esigenze in deroga agli obblighi previsti dall’art. 143 c.c. (fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia, coabitazione).
Gli accordi visti sopra, riguardando aspetti intangibili per le parti o demandati al Tribunale, sarebbero quindi considerati nulli e non potrebbero essere imposti all’altro coniuge.
Nello specifico:
• il mantenimento del coniuge non può essere oggetto di rinuncia preventiva e nemmeno escluso consensualmente ex ante, derivando dall’obbligo di assistenza tra marito e moglie;
• l’affidamento dei figli non può essere rimesso alla volontà dei genitori, ma dev’essere stabilito da un Giudice, che considererà il superiore interesse dei minori.
La legge italiana concede dunque attualmente alle parti un’autonomia molto limitata nella gestione degli aspetti personali e patrimoniali del matrimonio: oltre alla scelta del regime patrimoniale della famiglia (comunione o separazione dei beni), modificabile anche in corso di rapporto, ulteriori decisioni sono ammesse solo qualora non siano in contrasto con le norme imperative, i principi di ordine pubblico e i diritti indisponibili.

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