Cumulo delle domande di separazione e divorzio

La Riforma “Cartabia” ha inserito nel Codice di Procedura Civile una norma (l’art. 473bis.49 c.p.c.) che consente al coniuge di chiedere con un unico atto (il ricorso o la comparsa di risposta) sia la separazione personale, sia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il legislatore ha previsto l’applicazione di tale norma ai casi contenziosi, cioè alle domande introdotte da uno solo dei coniugi: non anche a quelle introdotte con ricorso congiunto.

Si è posto quindi il problema di capire se sia ammissibile il cumulo delle domande anche per i coniugi che siano d’accordo sulle condizioni di separazione e divorzio e che vogliano proporre le relative domande in modo consensuale e unitario.

Sul punto si è formato un contrasto giurisprudenziale: alcuni giudici di merito (su tutti, il Tribunale di Firenze) hanno applicato un’interpretazione letterale della norma de qua, negando tale possibilità; altri hanno ritenuto invece di poterla estendere ai coniugi concordi senza particolari difficoltà sistematiche.

Il contrasto è peraltro stato risolto recentemente dalla Cassazione, con la sentenza n. 28727/2023 (proprio in forza del rinvio pregiudiziale degli atti fatto dal Tribunale di Treviso, presso il quale era stata radicata la controversia).

La Corte ha applicato una interpretazione estensiva dell’art. 473bis.49 c.p.c., stabilendo che possono beneficiare del cumulo delle domande anche i coniugi che intendano proporle congiuntamente, posto che tale soluzione “realizza indubbiamente un risparmio di energie processuali“.

I vantaggi per i medesimi sono di immediata evidenza:

– minori spese legali, perchè viene ridotta l’attività che gli avvocati devono svolgere in giudizio (redazione di atti, partecipazione alle udienze, etc.);

– una sola trattativa sugli aspetti sia della separazione, sia del divorzio favorisce accordi più completi e razionali;

– procedura meno faticosa, perché tutte le questioni sottese alla crisi familiare (affidamento dei figli,

mantenimento, assegnazione della casa familiare, divisione dei beni, etc.) vengono affrontate in un solo processo, senza duplicazioni inutilmente stressanti per le parti (basti pensare al disagio nella partecipazione a più udienze);

– giudizio più efficiente, perchè la trattazione unitaria della separazione e del divorzio consente al Tribunale di conoscere globalmente la posizione delle parti, favorendo la pronuncia di decisioni consapevoli, eque e coerenti;

– tempi più rapidi, perché il divorzio viene pronunciato senza necessità di ulteriori attività da parte dei legali, semplicemente in forza del passaggio in giudicato della sentenza di separazione;

– intesa stabile e definitiva, perché una volta prestato il consenso non è possibile recedere unilateralmente dagli accordi stipulati.