Mancata manutenzione ordinaria del conduttore – risoluzione del contratto – risarcimento al locatore

In un contratto di locazione, il conduttore è tenuto a eseguire l’ordinaria manutenzione dell’immobile, dovendo “osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinato nel contratto”, come previsto dall’art. 1587 c.c..

Il mancato adempimento di tale obbligazione comporta automaticamente la possibilità per il locatore di risolvere il contratto solamente qualora un tanto sia previsto contrattualmente, mediante clausola risolutiva espressa.

In mancanza, il locatore potrà agire per ottenere la liberazione del bene solamente laddove, a seguito della mancata ordinaria manutenzione prestata dal conduttore, vi sia stata una “alterazione delle caratteristiche dell’immobile o un suo degrado frutto non del normale passaggio del tempo ma di un uso improprio di esso tali da renderlo inutilizzabile per la destinazione impressagli dal locatore e per la quale lo stesso è stato preso in locazione” (Cass. Civile, 28.7.2014. n. 17066); alterazione che dovrà essere accertata dal Giudice di merito.

Peraltro, “qualora il bene venga restituito in condizioni deteriori tali da rendere necessarie modifiche e miglioramenti al locatore, il conduttore sarà tenuto al risarcimento del danno” (Cass. Civile, 18.7.2016, n. 14654).


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