E’ noto che, alla prima udienza della procedura di sfratto per morosità, il conduttore moroso può chiedere, a norma dell’art. 5, L. 27.7.1978, n. 392, il cosiddetto “termine di grazia”: tale istituto ha la finalità di garantirgli un ulteriore periodo (non superiore a 90 giorni) per sanare il proprio debito, qualora egli deduca comprovate difficoltà nell’adempiere la propria obbligazione.
Spetta al Giudice stabilire se concedere tale beneficio: in caso positivo, egli fisserà un’ulteriore udienza per verificare se la morosità persiste – e in tal eventualità convaliderà lo sfratto – ovvero se l’insoluto è stato sanato – con conseguente estinzione del procedimento.
Ci si chiede peraltro cosa accade qualora, decorso il termine di grazia, il debito sia stato sanato solo parzialmente: la risposta è che il Giudice non può valutare la gravità o tenuità dell’inadempimento e di pronunciarsi su tali basi; pertanto, anche qualora permanga un insoluto di importo contenuto, egli dovrà necessariamente pronunciare la convalida dello sfratto e la risoluzione del contratto di locazione.
E’ bene infine precisare che, tra gli importi da saldare integralmente – a pena di convalida dello sfratto – entro la scadenza del termine di grazia, rientrano non solo i canoni scaduti, ma anche gli interessi legali e le spese di giudizio liquidate dal Giudice nel verbale d’udienza.

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