Sfratto – modifiche apportate dalla c.d. “Riforma Cartabia”

Le modifiche apportate dalla c.d. “Riforma Cartabia” alla materia della licenza e dello sfratto per finita locazione sono due, la prima sostanziale e la seconda di mero coordinamento sistematico.

Anzitutto, innovando l’art. 657 c.p.c., si è voluta estendere l’applicabilità del procedimento di licenza per finita locazione (comma 1) e di sfratto (comma 2) ai contratti di comodato di immobile e di affitto di azienda.

Nello specifico, la norma novellata affianca ai soggetti nei cui confronti erano in precedenza esperibili tali procedimenti (il conduttore, l’affittuario coltivatore diretto, il mezzadro e il colono) il “comodatario di beni immobili” e “l’affittuario di azienda”.

In secondo luogo, si è voluto coordinare l’art. 663 c.p.c. alle modifiche apportate dalla Riforma in tema di apposizione della formula esecutiva – passaggio venuto meno con l’innovazione dell’art. 475 c.p.c..

La versione in precedenza vigente dell’art. 663 c.p.c. stabiliva che “se l’intimato non comparisce o comparendo non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto e dispone con ordinanza in calce alla citazione l’apposizione su di essa della formula esecutiva”.

Il nuovo art. 663 c.p.c. è stato pertanto adeguato alla sopravvenuta non necessità, nell’esecuzione di uno sfratto, dell’apposoizione della formula esecutiva e prevede oggi che “se l’intimato non compare o comparendo non si oppone, il giudice convalida con ordinanza esecutiva la licenza o lo sfratto”.


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